Art. 72

In vigore dal 13 set 2004
1.   Fatta salva l'applicazione delle sanzioni contrattuali, i candidati o offerenti e i contraenti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni o che siano stati dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione delle loro obbligazioni contrattuali nell'ambito di un precedente appalto sono esclusi dagli appalti e dalle sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell'Agenzia per un periodo massimo di due anni a partire dall'accertamento dell'inadempienza, confermata previo contraddittorio con il contraente. Tale periodo può essere portato a tre anni in caso di recidiva nei cinque anni che seguono la prima inadempienza. Agli offerenti o candidati che si sono resi colpevoli di falsa dichiarazione sono inoltre inflitte sanzioni pecuniarie tra il 2 % e il 10 % del valore totale dell'appalto in corso di aggiudicazione. Ai contraenti dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione delle loro obbligazioni contrattuali sono parimenti inflitte sanzioni pecuniarie tra il 2 % e il 10 % del valore del contratto in questione. Tale percentuale può essere portata dal 4 fino al 20 % in caso di recidiva nei cinque anni che seguono la prima inadempienza. 2.   Nei casi di cui all', paragrafo 1, lettere a), c) e d), i candidati o offerenti sono esclusi da tutti gli appalti e le sovvenzioni per un periodo di due anni al massimo a partire dall'accertamento dell'inadempienza, confermata previo contraddittorio con il contraente. Nei casi di cui all', paragrafo 1, lettere b) ed e), i candidati o offerenti sono esclusi dagli appalti e dalle sovvenzioni per un periodo minimo di un anno e massimo di quattro anni dalla data della notifica della sentenza. Questi periodi possono essere portati a cinque anni in caso di recidiva nei cinque anni che seguono la prima inadempienza o la prima sentenza. 3.   La disposizione dell', paragrafo 1, lettera e), riguarda le fattispecie seguenti: a) frode di cui all' della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995 (3); b) corruzione di cui all' della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europei o funzionari degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita con atto del Consiglio del 26 maggio 1997 (4); c) partecipazione ad un'organizzazione criminale ai sensi dell', paragrafo 1, dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea (5); d) riciclaggio di capitali ai sensi dell' della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (6).
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Art. 72 Decisione (UE) 2004/658 — Testo vigente | Portale Normativo