Art. 73

In vigore dal 13 set 2004
1.   L'amministrazione aggiudicatrice accetta come prova sufficiente che il candidato o l'offerente non si trova in nessuna delle situazioni di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) o e), la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza di questo, di un documento equivalente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, dal quali risulti che i requisiti sono soddisfatti. 2.   L'amministrazione aggiudicatrice accetta come prova sufficiente che il candidato o l'offerente non si trova nella situazione di cui all', paragrafo 1, lettera d), un certificato recente rilasciato dall'autorità competente del paese interessato. Quando il paese interessato non rilascia tale documento o certificato, questo può essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento o, in mancanza di questa, da una dichiarazione solenne fatta dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio o un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza. 3.   Secondo la legislazione nazionale del paese in cui risiede l'offerente o il candidato, i documenti enumerati ai paragrafi 1 e 2 riguardano le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, qualora l'amministrazione aggiudicatrice lo ritenga necessario, i dirigenti aziendali o qualsiasi persona avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti del candidato o dell'offerente.
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Art. 73 Decisione (UE) 2004/658 — Testo vigente | Portale Normativo