Art. 78

In vigore dal 13 set 2004
1.   Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte in base a quest'unica motivazione, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta e verifica, con il ricorso al contraddittorio, detti elementi costitutivi tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute. L'amministrazione aggiudicatrice può in particolare prendere in considerazione spiegazioni riguardanti quanto segue: a) l'economia del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di costruzione; b) le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente; c) l'originalità dell'offerta presentata. 2.   Se l'amministrazione aggiudicatrice constata che un'offerta è anormalmente bassa in conseguenza dell'ottenimento di un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per quest'unico motivo soltanto se l'offerente non è in grado di dimostrare, entro un congruo termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto è stato concesso in modo definitivo e secondo le procedure e le decisioni precisate nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
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Art. 78 Decisione (UE) 2004/658 — Testo vigente | Portale Normativo