Art. 79

In vigore dal 13 set 2004
1.   I termini di ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, fissati in giorni di calendario dall'Agenzia, sono sufficientemente lunghi per consentire agli interessati un termine ragionevole e congruo per preparare e depositare le loro offerte, tenendo conto in particolare della complessità dell'appalto o della necessità di un sopralluogo o della consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri. 2.   Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di cinquantadue giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. 3.   Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con bando di gara, il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione è di trentasette giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara. Nelle procedure ristrette per appalti superiori alle soglie fissate all', il termine minimo di ricezione delle offerte è di quaranta giorni, a decorrere dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Nelle procedure ristrette di cui all', il termine minimo di ricezione delle offerte è di ventuno giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. 4.   Quando, a norma dell', l'Agenzia ha trasmesso a fini di pubblicazione un avviso di preinformazione, contenente tutte le informazioni richieste nel bando di gara, da un minimo di cinquantadue giorni ad un massimo di dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere di norma ridotto a trentasei giorni e non è mai inferiore a ventidue giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, per le procedure aperte, o può essere ridotto a ventisei giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte, per le procedure ristrette.
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Art. 79 Decisione (UE) 2004/658 — Testo vigente | Portale Normativo