Art. 74

In vigore dal 13 set 2004
1.   L'Agenzia stabilisce criteri di selezione chiari e non discriminatori. 2.   In qualsiasi procedura di aggiudicazione di appalti si applicano i seguenti criteri di selezione: a) ammissibilità dell'offerente o del candidato all'appalto in corso previa verifica dei casi d'esclusione di cui agli ; b) criteri in base ai quali giudicare la capacità finanziaria, economica, tecnica e professionale. L'amministrazione aggiudicatrice può fissare livelli minimi di capacità al di sotto dei quali i candidati non possono essere ammessi. 3.   Gli offerenti o i candidati possono essere invitati a documentare secondo il diritto nazionale pertinente l'autorizzazione a produrre l'oggetto dell'appalto: iscrizione al registro del commercio o all'ordine professionale o dichiarazione sotto giuramento o certificato, appartenenza ad un'organizzazione specifica, autorizzazione espressa, iscrizione al registro IVA. 4.   L'Agenzia precisa, nel bando di gara o nell'invito a manifestare interesse o nell'invito a presentare offerte, i riferimenti da utilizzare a prova dello status giuridico e della capacità giuridica degli offerenti o dei candidati. 5.   Il contenuto delle informazioni chieste dall'amministrazione aggiudicatrice a prova della capacità finanziaria, economica, tecnica e professionale del candidato o dell'offerente, non può esulare dall'oggetto dell'appalto e tiene conto dei legittimi interessi degli operatori economici, in particolare per quanto riguarda la protezione dei segreti tecnici e commerciali dell'impresa.
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