Art. 19

Crediti e saldo finale

In vigore dal 2 giu 2004
1.   L'eventuale denuncia o la sospensione, in tutto o in parte, dell'applicazione del presente accordo lasciano impregiudicati i crediti delle singole persone fisiche conformemente a quanto disposto dall'. 2.   Qualora si verificassero gli eventi di cui sopra, la Svizzera stabilirà un bilancio finale entro il termine del periodo di applicazione del presente accordo ed effettuerà un pagamento a saldo agli Stati membri.
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Crediti e saldo finale (Art. 19 Decisione (UE) 2004/911) — Testo vigente | Portale Normativo