Art. 15

Pagamenti di dividendi, interessi e canoni tra società

In vigore dal 2 giu 2004
1.   Fatta salva l’applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali, i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origine allorché: — la società madre detiene direttamente almeno il 25 % del capitale della società figlia per un minimo di due anni, e — una delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato membro e l'altra società ha la residenza fiscale in Svizzera, e — nessuna delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizione con tale Stato terzo, e — entrambe le società sono assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali (1). L'Estonia può tuttavia, finché assoggetta all'imposta sul reddito gli utili distribuiti senza tassare gli utili non distribuiti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, mantenere tale imposizione sugli utili distribuiti da filiali estoni alle loro società madri stabilite in Svizzera. 2.   Fatta salva l’applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali, i pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società consociate o le loro stabili organizzazioni non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origine allorché: — tali società sono collegate da una partecipazione diretta minima pari al 25 % per almeno due anni o sono entrambe detenute da una terza società che detiene direttamente almeno il 25 % del capitale tanto della prima come della seconda società per un minimo di due anni, e — una delle società ha la residenza fiscale, o una stabile organizzazione è situata, in uno Stato membro e l'altra società ha la residenza fiscale, o l'altra stabile organizzazione è situata, in Svizzera, e — nessuna delle società ha la residenza fiscale e nessuna delle stabili organizzazioni è situata, in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizione con tale Stato terzo, e — tutte le società sono assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni, in particolare con riguardo ai pagamenti di interessi e di canoni e adottano la forma di una società di capitali (1). Tuttavia, nei casi in cui la direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, stabilisce un periodo transitorio per quanto riguarda un determinato Stato membro, è unicamente sui pagamenti di interessi e di canoni avvenuti dopo il termine di tale periodo che questo Stato membro garantisce l'applicazione delle disposizioni di cui sopra. 3.   Restano impregiudicati gli accordi sulla doppia imposizione in vigore tra la Svizzera e gli Stati membri che, all'atto della conclusione del presente accordo, prevedono un trattamento fiscale più favorevole dei pagamenti di dividendi, interessi e canoni.
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Pagamenti di dividendi, interessi e canoni tra società (Art. 15 Decisione (UE) 2004/911) — Testo vigente | Portale Normativo