Art. 18

Applicazione e sospensione dell'applicazione

In vigore dal 2 giu 2004
1.   L'applicazione del presente accordo dipende dall'adozione e attuazione da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri menzionati nella relazione del Consiglio (Questioni economiche e finanziarie) al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché rispettivamente da parte degli Stati Uniti d'America, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino, di misure conformi o equivalenti a quelle contenute nella direttiva o nel presente accordo, fatta eccezione per le misure contenute nell' del presente accordo, e che prevedono le stesse date di attuazione. 2.   Le parti contraenti decidono di comune accordo, almeno sei mesi prima della data di cui all', paragrafo 2, se risulta soddisfatta la condizione stabilita al paragrafo 1 riguardo alle date di entrata in vigore delle misure pertinenti nei paesi terzi e nei territori dipendenti o associati interessati. Qualora le parti contraenti decidano che tale condizione non risulta soddisfatta, esse adottano di comune accordo una nuova data ai fini delle disposizioni dell', paragrafo 2. 3.   Nonostante i paragrafi 1 e 2, l' entra in applicazione con riguardo alla Spagna solo quando entrerà in vigore un accordo bilaterale tra il Regno di Spagna e la Svizzera in merito allo scambio di informazioni su richiesta per tutti i casi, perseguiti in sede amministrativa, civile o penale, che costituiscono frode fiscale a norma della legislazione dello Stato interpellato, o per le violazioni analoghe, relativamente a redditi non soggetti alle disposizioni del presente accordo ma alle disposizioni di una convenzione tra la Spagna e la Svizzera in materia di eliminazione della doppia imposizione sul reddito e il capitale. 4.   L'applicazione del presente accordo può essere sospesa, in tutto o in parte, da ciascuna delle parti contraenti con effetto immediato mediante notifica all'altra parte qualora la direttiva cessi di essere applicabile, in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, in conformità al diritto comunitario, ovvero qualora uno Stato membro sospenda l'applicazione della normativa di recepimento della direttiva. 5.   Ciascuna delle parti contraenti può sospendere l'applicazione del presente accordo mediante notifica all'altra parte qualora uno dei paesi terzi o dei territori di cui al paragrafo 1 cessi di applicare le misure di cui al medesimo paragrafo. La sospensione dell'applicazione ha effetto non prima di due mesi dopo la data della notifica. L'applicazione del presente accordo riprende quando le misure sono riattivate.
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Applicazione e sospensione dell'applicazione (Art. 18 Decisione (UE) 2004/911) — Testo vigente | Portale Normativo