Art. 16

Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili (2)

In vigore dal 2 giu 2004
1.   A decorrere dalla data di applicazione del presente accordo e fino a quando almeno uno Stato membro continui anch'esso ad applicare disposizioni analoghe, al più tardi fino al 31 dicembre 2010, le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente al 1o marzo 2001, o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorità competenti dello Stato di emissione, non sono considerati crediti ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), del presente accordo se la loro emissione non viene riaperta il 1o marzo 2002 o dopo tale data. Tuttavia, e fino a quando almeno uno Stato membro continui anch'esso ad applicare disposizioni analoghe, le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2010 relativamente ai titoli di credito negoziabili: — che prevedono clausole cosiddette di «gross-up» e di connesso rimborso anticipato, e — se l'agente pagatore, quale definito all', è stabilito in Svizzera, e — se detto agente pagatore paga direttamente gli interessi a, o attribuisce il pagamento di interessi a immediato beneficio di, un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro. Se e quando tutti gli Stati membri cessino di applicare disposizioni analoghe, le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi unicamente ai titoli di credito negoziabili: — che prevedono clausole cosiddette di «gross-up» e di connesso rimborso anticipato, e — se l'agente pagatore designato dall'emittente è stabilito in Svizzera, e — se detto agente pagatore paga direttamente gli interessi a, o attribuisce il pagamento di interessi a immediato beneficio di, un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro. Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra, emesso da un governo o da un ente collegato che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale (enti elencati nell'allegato II del presente accordo), viene effettuata il 1o marzo 2002 o dopo tale data, l'intera emissione di tale titolo, costituita dall'emissione originaria e da ogni emissione ulteriore, si considera un credito ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a). Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra emesso da qualsiasi altro emittente, non contemplato dal quarto comma, viene effettuata il 1o marzo 2002 o dopo tale data, questa riapertura si considera un credito ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a). 2.   Le disposizioni del presente articolo non ostano a che la Svizzera e gli Stati membri continuino a prelevare un'imposta sui redditi derivanti dai titoli di credito negoziabili di cui al paragrafo 1, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.
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Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili (2) (Art. 16 Decisione (UE) 2004/911) — Testo vigente | Portale Normativo