Art. 14

Relazione con le convenzioni bilaterali in materia di doppia imposizione

In vigore dal 2 giu 2004
Le disposizioni delle convenzioni in materia di doppia imposizione tra la Svizzera e gli Stati membri non ostano al prelievo della ritenuta prevista dal presente accordo.
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Relazione con le convenzioni bilaterali in materia di doppia imposizione (Art. 14 Decisione (UE) 2004/911) — Testo vigente | Portale Normativo