Art. 21
Allegati
In vigore dal 2 giu 2004
1. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. L’elenco delle autorità competenti di cui all’allegato I può essere modificato mediante una semplice notifica all’altra parte contraente da parte della Svizzera per quanto riguarda l’autorità di cui alla lettera a) del suddetto allegato e da parte della Comunità per quanto riguarda le altre autorità.
L’elenco degli enti collegati di cui all’allegato II può essere modificato per mutuo consenso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:911:oj#art-21