Art. 8
Assistenza tecnica
In vigore dal 30 mar 2004
Le autorità doganali possono prestarsi assistenza tecnica e procedere a scambi di personale per favorire una migliore comprensione delle rispettive tecniche e procedure doganali e dei relativi sistemi informatizzati, al fine di conseguire questi obiettivi ai sensi del presente accordo.
Storico versioni
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