Art. 6
Obblighi imposti da altri accordi
In vigore dal 30 mar 2004
1. Tenendo conto delle rispettive competenze della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:
a)
non pregiudicano gli obblighi delle parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
b)
vanno considerate un complemento degli accordi di cooperazione doganale e di reciproca assistenza amministrativa già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'India;
c)
non pregiudicano le disposizioni comunitarie in materia di comunicazione tra i servizi competenti della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta ai sensi del presente accordo che possa essere di interesse comunitario.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali di cooperazione doganale e di reciproca assistenza amministrativa già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'India, qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente accordo.
3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente accordo, le parti contraenti si consultano per trovare una soluzione nell'ambito del comitato misto di cooperazione doganale istituito dall'.
TITOLO II
COOPERAZIONE DOGANALE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:633:oj#art-6