Art. 4

Ambito della cooperazione

In vigore dal 30 mar 2004
1.   Le parti contraenti si impegnano a sviluppare la cooperazione doganale e, in particolare, si adoperano al fine di: a) stabilire e mantenere canali di comunicazione tra le rispettive autorità doganali per agevolare uno scambio rapido e sicuro di informazioni; b) agevolare un coordinamento efficace tra le rispettive autorità doganali; c) occuparsi di qualsiasi questione amministrativa collegata al presente accordo che possa richiedere, in determinate circostanze, la loro azione comune. 2.   Le parti contraenti si impegnano inoltre a sviluppare attività per agevolare gli scambi nel settore doganale conformemente alle norme internazionali. 3.   Ai sensi del presente accordo, la cooperazione doganale riguarda tutti gli aspetti relativi all'applicazione della normativa doganale.
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Ambito della cooperazione (Art. 4 Decisione (UE) 2004/633) — Testo vigente | Portale Normativo