Art. 3

In vigore dal 30 mar 2004
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
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Art. 3 Decisione (UE) 2004/633 — Testo vigente | Portale Normativo