Art. 1

Definizioni

In vigore dal 30 mar 2004
Ai fini del presente accordo si intende per: a) «normativa doganale», qualsiasi disposizione legale o regolamentare o altro strumento giuridicamente vincolante adottato dalla Comunità europea o dall'India che disciplini l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci e il vincolo a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione e di controllo di competenza delle autorità doganali e di altre autorità amministrative; b) «autorità doganale», nella Comunità europea, i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e, in India, il Servizio centrale dogane e accise del «Department of Revenue, Ministry of Finance»; c) «autorità richiedente», l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente accordo; d) «autorità interpellata», l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente accordo; e) «dati personali», tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile; f) «operazione che viola la legislazione doganale», qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale; g) «persona», persona fisica o giuridica; h) «informazione», dati anche non elaborati o analizzati, e documenti, relazioni ed altre comunicazioni in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, o loro copie certificate o autenticate.
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Definizioni (Art. 1 Decisione (UE) 2004/633) — Testo vigente | Portale Normativo