Art. 1
Definizioni
In vigore dal 30 mar 2004
Ai fini del presente accordo si intende per:
a)
«normativa doganale», qualsiasi disposizione legale o regolamentare o altro strumento giuridicamente vincolante adottato dalla Comunità europea o dall'India che disciplini l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci e il vincolo a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione e di controllo di competenza delle autorità doganali e di altre autorità amministrative;
b)
«autorità doganale», nella Comunità europea, i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e, in India, il Servizio centrale dogane e accise del «Department of Revenue, Ministry of Finance»;
c)
«autorità richiedente», l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente accordo;
d)
«autorità interpellata», l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente accordo;
e)
«dati personali», tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
f)
«operazione che viola la legislazione doganale», qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale;
g)
«persona», persona fisica o giuridica;
h)
«informazione», dati anche non elaborati o analizzati, e documenti, relazioni ed altre comunicazioni in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, o loro copie certificate o autenticate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:633:oj#art-1-4