Art. 21
Comitato misto di cooperazione doganale
In vigore dal 30 mar 2004
1. È istituito un comitato misto di cooperazione doganale composto da rappresentanti della Comunità europea e dell'India. Il comitato si riunisce nel luogo, alla data e con l'ordine del giorno stabiliti di comune accordo.
2. Il comitato misto di cooperazione doganale provvede tra l'altro a:
a)
assicurare la corretta applicazione dell'accordo;
b)
esaminare tutte le questioni relative alla sua applicazione;
c)
adottare le misure necessarie alla cooperazione doganale conformemente agli obiettivi del presente accordo;
d)
scambiare opinioni su tutti i punti di comune interesse riguardanti la cooperazione doganale, comprese le misure future e le relative risorse;
e)
raccomandare soluzioni per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.
3. Il comitato misto di cooperazione doganale adotta il proprio regolamento interno.
4. Il comitato misto di cooperazione doganale presenta una relazione annuale alla commissione mista istituita a norma dell' dell'accordo di cooperazione per il partenariato e lo sviluppo concluso tra la Comunità europea e la Repubblica d'India.
Storico versioni
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