Art. 18

Esperti e testimoni

In vigore dal 30 mar 2004
Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in veste di esperto o di testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente accordo dinanzi ad un'autorità dell'altra parte contraente e a produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità, su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.
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Esperti e testimoni (Art. 18 Decisione (UE) 2004/633) — Testo vigente | Portale Normativo