Art. 13
Forma e contenuto delle domande di assistenza
In vigore dal 30 mar 2004
1. Le domande formulate ai sensi del presente accordo sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari per consentire di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate anche domande orali, le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
a)
autorità richiedente;
b)
misura richiesta;
c)
oggetto e motivo della domanda;
d)
disposizioni legali e regolamentari o altri strumenti giuridicamente vincolanti in causa;
e)
ragguagli il più possibile precisi ed esaurienti sulle persone oggetto di indagine;
f)
descrizione succinta dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.
3. Le domande sono presentate nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1.
4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposti provvedimenti cautelari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:633:oj#art-13