Art. 15

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

In vigore dal 30 mar 2004
1.   L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente. 2.   Tali informazioni possono essere fornite per via elettronica. 3.   Gli originali dei documenti sono trasmessi solo su richiesta qualora siano insufficienti le copie autenticate. Gli originali sono resi appena possibile. I diritti dell'autorità interpellata o di eventuali terzi in merito a tali originali rimangono inalterati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:633:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni (Art. 15 Decisione (UE) 2004/633) — Testo vigente | Portale Normativo