Art. 12
Consegna, notifica
In vigore dal 30 mar 2004
1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari o ad altri strumenti giuridicamente vincolanti, tutte le misure necessarie per:
a)
consegnare tutti i documenti di tipo amministrativo;
b)
notificare ogni decisione, proveniente dall'autorità richiedente e che rientri nell'ambito di applicazione del presente accordo, ad un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata.
2. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti da consegnare ai sensi del paragrafo 1.
Storico versioni
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