Art. 12

Consegna, notifica

In vigore dal 30 mar 2004
1.   Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari o ad altri strumenti giuridicamente vincolanti, tutte le misure necessarie per: a) consegnare tutti i documenti di tipo amministrativo; b) notificare ogni decisione, proveniente dall'autorità richiedente e che rientri nell'ambito di applicazione del presente accordo, ad un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata. 2.   Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti da consegnare ai sensi del paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:633:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Consegna, notifica (Art. 12 Decisione (UE) 2004/633) — Testo vigente | Portale Normativo