Art. 11

Assistenza spontanea

In vigore dal 30 mar 2004
Le parti contraenti si assistono reciprocamente, di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legali o regolamentari o ad altri strumenti giuridicamente vincolanti, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto in situazioni che possano rappresentare un danno considerevole per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza o altri interessi vitali dell'altra parte, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti: a) attività che sono o che sembrano loro contrarie alla normativa doganale e che possono interessare l'altra parte contraente; b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale; c) merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale; d) persone nei confronti delle quali sussistono fondati motivi per ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale; e) mezzi di trasporto per i quali sussistono fondati motivi per ritenere che siano stati, siano, ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.
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Assistenza spontanea (Art. 11 Decisione (UE) 2004/633) — Testo vigente | Portale Normativo