Art. 6

Partite di noci del Brasile che superano i livelli massimi di aflatossina B1 e di aflatossina totale

In vigore dal 4 lug 2003
Le partite di noci del Brasile che superano i livelli massimi di aflatossina B1 e di aflatossina totale stabiliti dal regolamento (CE) n. 646/2001 possono essere restituite al paese d'origine soltanto se, per ciascuna singola partita non conforme, il Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento — (MAPA) fornisce per iscritto quanto segue: a) l'accordo esplicito per la restituzione della partita in questione con indicazione del codice della partita; b) l'impegno a mantenere la partita restituita sotto controllo ufficiale dal momento del suo arrivo; c) un'indicazione concreta di: i) la destinazione della partita restituita; ii) il trattamento previsto della partita restituita; e iii) il campionamento e l'analisi che si intendono effettuare sulla partita restituita. Tuttavia, se il Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento — (MAPA) non ottempera alle condizioni di cui ai punti a), b) e c), tutte le partite successive che superino i livelli massimi di aflatossina B1 e di aflatossina totale stabiliti dal regolamento (CE) n. 466/2001 saranno distrutte dallo Stato membro importatore.
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Partite di noci del Brasile che superano i livelli massimi di aflatossina B1 e di aflatossina totale (Art. 6 Decisione (UE) 2003/493) — Testo vigente | Portale Normativo