Art. 6
Partite di noci del Brasile che superano i livelli massimi di aflatossina B1 e di aflatossina totale
In vigore dal 4 lug 2003
Le partite di noci del Brasile che superano i livelli massimi di aflatossina B1 e di aflatossina totale stabiliti dal regolamento (CE) n. 646/2001 possono essere restituite al paese d'origine soltanto se, per ciascuna singola partita non conforme, il Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento — (MAPA) fornisce per iscritto quanto segue:
a)
l'accordo esplicito per la restituzione della partita in questione con indicazione del codice della partita;
b)
l'impegno a mantenere la partita restituita sotto controllo ufficiale dal momento del suo arrivo;
c)
un'indicazione concreta di:
i)
la destinazione della partita restituita;
ii)
il trattamento previsto della partita restituita; e
iii)
il campionamento e l'analisi che si intendono effettuare sulla partita restituita.
Tuttavia, se il Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento — (MAPA) non ottempera alle condizioni di cui ai punti a), b) e c), tutte le partite successive che superino i livelli massimi di aflatossina B1 e di aflatossina totale stabiliti dal regolamento (CE) n. 466/2001 saranno distrutte dallo Stato membro importatore.
Storico versioni
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