Art. 8

Applicabilità

In vigore dal 4 lug 2003
La presente decisione si applica a decorrere dal 5 luglio 2003. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per ottemperare alla presente decisione e ne informano la Commissione.
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Applicabilità (Art. 8 Decisione (UE) 2003/493) — Testo vigente | Portale Normativo