Art. 8
Applicabilità
In vigore dal 4 lug 2003
La presente decisione si applica a decorrere dal 5 luglio 2003.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per ottemperare alla presente decisione e ne informano la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2003:493:oj#art-8