Art. 4

Obblighi degli Stati membri in relazione alle importazioni di noci del Brasile dal Brasile

In vigore dal 4 lug 2003
1.   Le autorità competenti di ciascuno Stato membro assicurano che le noci del Brasile siano sottoposte a controlli documentari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all', paragrafo 1. 2.   Le autorità competenti di ciascuno Stato membro effettuano il campionamento e l'analisi di ciascuna partita di noci del Brasile per determinare la presenza di aflatossina B1 e di aflatossina totale prima di immetterla sul mercato dal punto di entrata nella Comunità. 3.   Gli Stati membri presentano con cadenza trimestrale alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di noci del Brasile quali previsti al paragrafo 2. Tale relazione è presentata nel mese successivo a ciascun trimestre (6). 4.   Tutte le partite di noci del Brasile da sottoporre a campionamento e analisi dovrebbero essere trattenute prima dell'immissione sul mercato a partire dal punto di entrata nella Comunità per un periodo massimo di 15 giornate lavorative. Le autorità competenti dello Stato membro importatore emettono un documento ufficiale di accompagnamento a certificazione che la partita è stata sottoposta a campionamento e analisi ufficiali ad opera dello Stato membro in cui si indica il risultato delle analisi.
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