Art. 1

Restrizioni alle importazioni di noci del Brasile in guscio originarie del Brasile o da esso spedite

In vigore dal 4 lug 2003
1.   Gli Stati membri hanno facoltà di non importare noci del Brasile in guscio rientranti nella categoria CN codice 0801 21 00 originarie del Brasile o da esso spedite («noci del Brasile») se la partita non è accompagnata da: a) una relazione contenente i risultati dei campionamenti e delle analisi ufficiali; e b) un certificato sanitario rilasciato conformemente al modello di cui nell'allegato 1 e completato, firmato e verificato da un rappresentante dell'autorità competente del Brasile, il Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento — (MAPA). 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di noci del Brasile non conformi a quanto stabilito al paragrafo 1, lettere a) e b), che hanno lasciato il Brasile prima del 5 luglio 2003, a patto che l'operatore possa dimostrare mediante campioni e analisi, conformemente alle disposizioni della direttiva 98/53/CE, che le partite sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto concerne i livelli massimi consentiti di aflatossina B1 e di aflatossina totale.
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Restrizioni alle importazioni di noci del Brasile in guscio originarie del Brasile o da esso spedite (Art. 1 Decisione (UE) 2003/493) — Testo vigente | Portale Normativo