Art. 7

In vigore dal 4 lug 2003
La presente decisione verrà sottoposta a revisione entro il 1o maggio 2004 per accertare se le condizioni specifiche di cui agli forniscano un livello sufficiente di protezione della sanità pubblica nella Comunità. Il riesame accerterà inoltre se continui a essere necessario che l'autorità competente dello Stato membro importatore sottoponga a campionamento e analisi ciascuna partita come stabilito all', paragrafo 2.
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Art. 7 Decisione (UE) 2003/493 — Testo vigente | Portale Normativo