Art. 22
In vigore dal 18 apr 2001
1. La Commissione, dopo aver valutato i protocolli previsti nell'allegato I, punto 18, e averne informato gli Stati membri, fissa la data alla quale può cominciare la spedizione dei tori da corrida in applicazione delle disposizioni di cui all'.
2. La Commissione, tenendo conto delle ispezioni di cui all', e dopo aver informato in merito gli Stati membri, fissa le date alle quali può cominciare o riprendere la spedizione di materiali o prodotti in applicazione delle disposizioni di cui agli .
CAPITOLO VIII
Disposizioni finali
Storico versioni
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Proeli:dec:2001:376:oj#art-22