Art. 19

In vigore dal 18 apr 2001
1.   Uno Stato membro che spedisca carni di cui all', lettera a), da uno stabilimento o da un posto d'ispezione frontaliero comunitario autorizzato nel suo territorio, attraverso il territorio del Portogallo o verso uno stabilimento autorizzato a norma dell' provvede affinché dette carni siano scortate da un certificato veterinario rilasciato da un veterinario ufficiale o da un certificato rilasciato dall'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero. Gli originali di tutti i certificati scortano la partita sino allo stabilimento di destinazione. 2.   Le carni di cui all', lettera a), sono trasportate in un veicolo ufficialmente sigillato. Il sigillo può essere rotto solo a fini di ispezione ufficiale. 3.   Uno Stato membro che spedisca verso uno stabilimento autorizzato a norma dell' prodotti di cui all', lettera e), o qualsiasi materia prima destinata all'elaborazione di detti prodotti, provvede affinché essi siano etichettati o altrimenti identificati in modo da indicare lo stabilimento e lo Stato membro in cui sono stati prodotti. CAPITOLO VII Controllo, rapporti e ispezioni
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Art. 19 Decisione (UE) 2001/376 — Testo vigente | Portale Normativo