Art. 19
In vigore dal 18 apr 2001
1. Uno Stato membro che spedisca carni di cui all', lettera a), da uno stabilimento o da un posto d'ispezione frontaliero comunitario autorizzato nel suo territorio, attraverso il territorio del Portogallo o verso uno stabilimento autorizzato a norma dell' provvede affinché dette carni siano scortate da un certificato veterinario rilasciato da un veterinario ufficiale o da un certificato rilasciato dall'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero.
Gli originali di tutti i certificati scortano la partita sino allo stabilimento di destinazione.
2. Le carni di cui all', lettera a), sono trasportate in un veicolo ufficialmente sigillato.
Il sigillo può essere rotto solo a fini di ispezione ufficiale.
3. Uno Stato membro che spedisca verso uno stabilimento autorizzato a norma dell' prodotti di cui all', lettera e), o qualsiasi materia prima destinata all'elaborazione di detti prodotti, provvede affinché essi siano etichettati o altrimenti identificati in modo da indicare lo stabilimento e lo Stato membro in cui sono stati prodotti.
CAPITOLO VII
Controllo, rapporti e ispezioni
Storico versioni
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