Art. 20

In vigore dal 18 apr 2001
Il Portogallo trasmette ogni mese alla Commissione una relazione sull'applicazione delle misure adottate in materia di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), in conformità con le disposizioni comunitarie e nazionali.
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Art. 20 Decisione (UE) 2001/376 — Testo vigente | Portale Normativo