Art. 25

In vigore dal 18 apr 2001
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2001. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. (2)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. (3)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. (4)  GU L 311 del 20.11.1998, pag. 23. (5)  GU L 29 del 4.2.2000, pag. 36. (6)  GU L 158 del 30.6.2000, pag. 76. (7)  GU L 1 del 4.1.2001, pag. 21. (8)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. (9)  GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. (10)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. (11)  GU L 221 del 9.8.1991, pag. 30. ALLEGATO I Condizioni per la spedizione di tori da corrida di cui all' 1. Bovini maschi possono essere spediti dal Portogallo, conformemente all', per essere utilizzati in occasione di corride, se tali animali: — sono certificati conformi alle condizioni di cui al punto 3, e — se provengono da mandrie nelle quali non si siano verificati casi di BSE negli ultimi sette anni e che siano certificate conformi alle condizioni di cui al punto 2. Le autorità competenti provvedono affinché siano rispettate le condizioni in materia di controlli precisate nel presente allegato. Condizioni relative alla mandria 2. a) Una mandria è costituita da un gruppo di animali che forma un'entità separata e distinta, vale a dire un gruppo di animali che sono stati governati, stabulati e tenuti separati da qualsiasi altro gruppo di animali e ai quali sono stati attribuiti numeri unici di identificazione della mandria e dei capi. b) Una mandria è idonea se, da almeno sette anni, in nessuno degli animali ancora presenti nella mandria stessa, ivi transitati o da essa usciti, non sono stati registrati casi confermati di BSE o casi sospetti relativamente ai quali la diagnosi della BSE non è stata esclusa. Condizioni relative all'animale 3. Un bovine è idoneo se: a) è stato chiaramente identificabile per tutta la vita, in modo che sia possibile risalire alla mandria d'origine e alla fattrice; b) la fattrice è sopravvissuta per almeno sei mesi al parto; c) la fattrice non è stata colpita da BSE, né c'è il sospetto che abbia contratto la BSE; d) la mandria in cui è nato e tutte quelle presso le quali si sia in qualsiasi momento trovato sono idonee. Trasporti 4. La sezione C del certificato sanitario di cui all'allegato F, modello 1, della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (1) è completata dal seguente testo: «Gli animali sono conformi alle condizioni di cui alla decisione 2001/376/CE della Commissione, allegato I, punti 1, 2 e 3.» 5. Gli animali devono essere trasportati in un veicolo sigillato ed avviati direttamente ad un'arena o a strutture annesse di cui all', paragrafo 3. 6. Il trasporto dev'essere organizzato in modo che gli animali possano essere trasportati in osservanza delle disposizioni della direttiva 91/628/CE del Consiglio (2) senza che i sigilli vengano rotti. In casi eccezionali, i sigilli possono essere rotti per esigenze di benessere degli animali. In tali circostanze, un veterinario ufficiale dev'essere immediatamente chiamato sul posto per identificare gli animali e sigillare nuovamente il veicolo. 7. Il Portogallo deve informare, mediante il sistema ANIMO, l'autorità competente del luogo di destinazione e tutti gli Stati membri di transito in merito a ciascuna spedizione. Il messaggio ANIMO deve contenere la dicitura «Tori da corrida ai sensi dell' della decisione 2001/376/CE della Commissione». Misure nello Stato membro di destinazione 8. Lo Stato membro di destinazione deve comunicare all'autorità competente del luogo di origine l'arrivo della spedizione, trasmettendole per fax o con altro mezzo copia del certificato ufficiale di cui al punto 4, firmato dall'autorità competente del luogo di destinazione. 9. Prima della corrida, gli animali devono rimanere isolati presso le strutture annesse di cui al punto 5. 10. Se gli animali non vengono uccisi durante la corrida, devono essere abbattuti immediatamente dopo la stessa e comunque entro dieci giorni dall'arrivo, o rispediti in Portogallo conformemente alle disposizioni di cui ai punti da 13 a 17. 11. Le carcasse degli aniamli devono essere distruttre conformemente alle disposizioni dell'allegato I, paragrafo 3, della decisione 2000/418/CE (3) relativa al trattamento dei materiali specifici a rischio di BSE. 12. I veicoli utilizzati per il trasporto e tutte le strutture annesse presso le quali i tori da corrida vengono tenuti devono essere puliti e disinfettati immediatamente dopo l'uscita degli animali. Misure relative al rinvio dei tori da corrida in Portogallo 13. La sezione C del certificato sanitario di cui all'allegato F, modello I, della direttiva 64/432/CEE è completata dal seguente testo: «Animali originari del Portogallo che sono conformi alle condizioni di cui alla decisione 2001/376/CE della Commissione, allegato II, punti 1, 2 e 3.» 14. Gli animali devono essere trasportati in un veicolo sigillato ed avviati direttamente dall'arena o dalle strutture annesse all'azienda in Portogallo che ha effettuato in origine la spedizione. 15. Il trasporto dev'essere organizzato in modo che gli animali possano essere trasportati in osservanza delle disposizioni della direttiva 91/628/CE senza che i sigilli vengano rotti. In casi eccezionali, i sigilli possono essere rotti per esigenze di benessere degli animali. In tali circostanze, un veterinario ufficiale dev'essere immediatamente chiamato sul posto per identificare gli animali e sigillare nuovamente il veicolo. 16. Lo Stato membro del luogo della spedizione deve informare, mediante il sistema ANIMO, l'autorità competente del luogo di destinazione in Portogallo e tutti gli Stati membri di transito in merito a ciascuna spedizione. Il messaggio ANIMO deve contenere la dicitura «Tori da corrida ai sensi dell' della decisione 2001/376/CE della Commissione». 17. Il Portogallo deve comunicare all'autorità competente del luogo in cui si trova l'arena dell'arrivo della spedizione, trasmettendole per fax o con altro mezzo, copia del certificato ufficiale di cui al punto 4, firmato dall'autorità competente del luogo di destinazione. Protocolli 18. Lo Stato membro di destinazione è tenuto ad applicare protocolli particolareggiati per: a) controlli all'arrivo di ciascun animale, in particolare per quanto riguarda l'apertura dei sigilli dei veicoli utilizzati per il trasporto, i certificati e l'identificazione degli animali; b) messaggi ANIMO e le misure di cui al punto 8; c) controlli sul modo di governare ed accudire gli animali prima, durante e dopo la corrida; d) controlli volti ad accertare che gli animali siano abbattuti o che siano rispediti nel paese di origine conformemente alle disposizioni di cui ai punti da 13 a 17; e) qualora gli animali siano abbattuti, controlli intesi ad accertare che le carcasse e tutte le altre parti del corpo, compresa la pelle, siano distrutte e che non raggiungano la catena alimentare umana o animale, né servano per la produzione di fertilizzanti; f) qualora gli animali siano rispediti in Portogallo, controlli relativi al rinvio di tali animali nel paese d'origine, ivi inclusi l'apposizione di sigilli ai veicoli utilizzati per il trasporto, i messaggi ANIMO e la ricezione dei messaggi previsti al punto 17; g) la pulitura e la disinfezione dei veicoli utilizzati per il trasporto e delle strutture annesse presso le quali vengono tenuti gli animali; h) le registrazioni presso l'arena della corrida e le strutture annesse; i) provvedimenti in caso di irregolarità. (1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. (2)  GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17. (3)  GU L 158 del 30.6.2000, pag. 76. ALLEGATO II A.   CONDIZIONI per la spedizione di farina di carne, farina di ossa e farina di carne e di ossa di mammiferi, nonché di mangimi e fertilizzanti contenenti tali farine, di cui all' 1. Il materiale di cui trattasi dev'essere accompagnato da un certificato ufficiale conforme a quello riprodotto nella parte B del presente allegato. 2. La dicitura «Non destinato all'alimentazione animale — Esclusivamente da incenerimento» dev'essere riportata sui contenitori nelle lingue degli Stati membri d'origine, di destinazione e di transito e, se il materiale è inserito in sacchi collocati in un contenitore esterno, dev'essere riportata sui sacchi stessi. 3. Il materiale dev'essere trasportato in contenitori ufficialmente sigillati e coperti, in modo che siano evitate perdite, e inviato direttamente all'impianto di incenerimento di cui all', paragrafo 2. 4. Il Portogallo deve informare, mediante il sistema ANIMO, le autorità competenti del luogo di destinazione e di tutti gli Stati membri di transito di ciascuna spedizione servendosi dei codici di cui al titolo I, capitolo I.3, punto 12(02) e al titolo III, punto D4(01) della decisione 93/70/CEE della Commissione (1). Il messaggio ANIMO deve contenere la dicitura «Non destinato all'alimentazione animale — Esclusivamente per incenerimento». 5. Lo Stato membro di destinazione deve comunicare all'autorità competente del luogo di origine l'arrivo della spedizione, trasmettendole per fax o con altro mezzo copia del certificato ufficiale di cui al punto 1, firmato dall'autorità competente del luogo di destinazione. 6. Lo Stato membro di destinazione è tenuto ad applicare protocolli particolareggiati per: a) i controlli all'arrivo, all'immagazzinamento e alla movimentazione di ciascuna spedizione, in particolare per quanto riguarda l'apertura dei sigilli dei contenitori e la verifica del peso; b) i controlli dei certificati e dei messagi ANIMO; c) le misure di cui al punto 5; d) i controlli relativi alla pulitura dei contenitori; e) i controlli relativi all'incenerimento del materiale; f) i registri dell'impianto di incenerimento; g) i provvedimenti in caso di irregolarità. B.   CERTIFICATO UFFICIALE per la spedizione di farina di carne, farina di ossa e farina di carne o di ossa di mammiferi, nonché di mangimi e fertilizzanti contenenti tali farine, destinati all'incenerimento (1)  GU L 25 del 2.2.1993, pag. 34. ALLEGATO III 1. I prodotti di seguito indicati possono essere esportati dal Portogallo conformemente a quanto disposto dagli : a) aminoacidi e peptidi ottenuti da pelli e carnicci con un metodo che preveda un'esposizione del materiale a pH compresa tra 1 e 2, seguita da un'esposizione a pH > 11 e quindi da trattamento termico a 140 °C per 30 minuti alla pressione di 3 bar; b) il sego e i prodotti a base di sego ricavati da materiali provenienti da animali destinati al consumo umano, sottoposti ad uno dei processi descritti nell'allegato I della decisione 1999/534/CE del Consiglio (1). Tale processo dev'essere stato convalidato conformemente alle procedure definite nell'allegato III della decisione 1999/534/CE; c) prodotti derivati dal sego tramite uno dei processi descritti nell'allegato II della decisione 1999/534/CE. 2. Una volta elaborati, i prodotti di cui al punto 1, lettera b) devono essere filtrati. 3. I bovini che presentano sintomi di BSE non possono essere utilizzati quali materiali di base per l'elaborazione dei prodotti di cui al punto 1. 4. I seguenti tessuti non possono essere utilizzati per l'elaborazione dei prodotti di cui al punto 1: cranio, colonna vertebrale, cervello, midollo spinale, occhio, tonsille, timo, intestino, milza. (1)  GU L 204 del 4.8.1999, pag. 37. ALLEGATO IV PROGRAMMA PER L'ESPORTAZIONE SU BASE CRONOLOGICA (DATE-BASED EXPORT SCHEME — DBES) Condizioni generali 1. Le carni fresche disossate e i prodotti, di cui all', paragrafo 1, lettere b), c) e d), a base di tali carni ottenute da bovini macellati in Portogallo possono essere spediti dal Portogallo in forza dell', purché siano stati ottenuti da animali idonei ai fini del DBES, nati dopo il 1o luglio 1999. 2. Prima che si dia inizio alla spedizione conformemente al punto 1, il Portogallo deve aver applicato e messo effettivamente in pratica un programma di abbattimento e di incenerimento di tutte le progenie nate dopo il 1o luglio 1999 di fattrici infette. 3. Ogni mandria da cui escano animali destinati alla macellazione nel quadro del DBES dev'essere sottoposta ad ispezioni ufficiali regolari al fine di verificare la conformità con le condizioni del DBES. Perché sia autorizzata la macellazione degli animali provenienti dalla mandria interessata nel quadro del DBES, i risultati della prima ispezione dovranno essere soddisfacenti. Animali idonei ai fini del DBES 4. Un bovino è idoneo ai fini del DBES se è nato ed è stato allevato in Portogallo e al momento della macellazione risultavano soddisfatte le condizioni seguenti: a) è stato possibile identificare chiaramente l'animale lungo l'intero arco della sua vita, segnatamente applicandogli all'orecchio un marchio quale previsto all', lettera a), del regolamento (CE) n. 1760/2000 (1), per poter sempre risalire alla fattrice e alla mandria d'origine; fatte salve le deroghe previste ai sensi dell', paragrafo 2, del suddetto regolamento, il marchio auricolare deve essere applicato entro 20 giorni dalla nascita dell'animale; b) il numero del marchio auricolare unico dell'animale, la data e l'azienda d'origine e tutti gli spostamenti dopo la nascita sono registrati in un sisitema computerizzato ufficiale di identificazione e rintracciamento; è nota l'identità della fattrice; c) l'animale ha un'età superiore a 6 mesi ma inferiore a 30 mesi, determinata in base alla registrazione ufficiale computerizzata della data di nascita; d) l'autorità competente ha ricevuto e verificato la prova diretta che la madre è sopravvissuta per almeno 6 mesi al parto dell'animale di cui trattasi; e) la fattrice non è stata colpita da BSE, né c'è il sospetto che abbia contratto la BSE. Controlli in Portogallo 5. Se un animale presentato per la macellazione o qualsiasi circostanza attinente alla sua macellazione non soddisfa interamente le condizioni stabilite dalla presente decisione, l'animale di cui trattasi sarà automaticamente respinto. Qualora le pertinenti informazioni risultino disponibili dopo la macellazione, l'autorità competente sospenderà immediatamente il rilascio di certificati e annullerà i certificati rilasciati. Se la spedizione ha già avuto luogo, l'autorità competente deve notificare le informazioni all'autorità competente del luogo di destinazione. L'autorità competente del luogo di destinazione prende gli opportuni provvedimenti. 6. Gli animali idonei ai fini del DBES devono essere macellati in impianti di macellazione non utilizzati per l'abbattimento di bovini non idonei. 7. L'autorità competente accerterà che i procedimenti utilizzati nei laboratori di sezionamento garantiscano la rimozione dei linfonodi seguenti: popliteali, ischiatici, inguinali superficiali, inguinali profondi, iliaci medi e laterali, renali, prefemorali, lombari, costo-cervicali, sterno-prescapolari, ascellari, caudali e cervicali profondi. 8. La possibilità di risalire dalle carni all'animale idoneo ai fini del DBES o, dopo il sezionamento, agli animali sezionati nel medesimo lotto, sarà assicurata da un sistema ufficiale di rintracciamento fino al momento della macellazione. Dopo la macellazione, le etichette devono consentire di risalire dalle carni fresche e dai prodotti di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), fino all'animale idoneo, per permettere un eventuale ritiro dalla circolazione della partita interessata. I mangimi destinati all'alimentazione dei carnivori domestici devono essere rintracciabili tramite documenti di accompagnamento e dati registrati. 9. Ad ogni carcassa riconosciuta idonea ai fini del DBES deve essere assegnato un proprio numero, correlato con quello del marchio auricolare. 10. Il Portogallo deve stabilire protocolli dettagliati riguardo: a) al rintracciamento e ai controlli prima della macellazione; b) ai controlli durante la macellazione; c) ai controlli durante la lavorazione di alimenti destinati a carnivori domestici; d) a tutte le etichettature e certificazioni necessarie dopo la macellazione e fino al punto di vendita. 11. L'autorità competente si doterà di un sistema per registrare gli accertamenti relativi all'osservanza della disciplina in modo da poter dimostrare l'esecuzione dei controlli. Lo stabilimento 12. Oltre a conformarsi alle altre esigenze stabilite dalla presente decisione, per essere autorizzato lo stabilimento deve definire ed applicare un sistema mediante il quale le carni idonee ai fini del DBES o i prodotti idonei ai fini del DBES siano identificabili e per tutte le carni sia possibile risalire fino all'animale idoneo ai fini del DBES o, dopo il sezionamento, agli animali sezionati nel medesimo lotto. Il sistema deve consentire di rintracciare compiutamente le carni o i prodotti in ogni fase, e le pertinenti registrazioni devono essere conservate per almeno due anni. La direzione dello stabilimento deve fornire per iscritto all'autorità competente ragguagli circa il sistema che intende utilizzare. 13. L'autorità competente valuterà, autorizzerà e sorveglierà il sistema definito dallo stabilimento, in modo da accertarsi che garantisca una completa segregazione e la rintracciabilità a monte e a valle. (1)  GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2001:376:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 25 Decisione (UE) 2001/376 — Testo vigente | Portale Normativo