Art. 15

In vigore dal 18 apr 2001
I prodotti di cui all', lettera e), che vengono spediti verso altri Stati membri sono etichettati in modo da indicare lo stabilimento di produzione e che essi sono stati fabbricati conformemente alle disposizioni della presente decisione e, se del caso, la loro idoneità ad essere utilizzati in alimenti destinati al consumo umano o animale, in cosmetici, medicinali o dispositivi medici. CAPITOLO V Stabilimenti e certificazione
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Art. 15 Decisione (UE) 2001/376 — Testo vigente | Portale Normativo