Art. 12

In vigore dal 18 apr 2001
1.   Le carni e i prodotti di cui all', paragrafo 1, sono marcati o etichettati con un bollo supplementare distinto che non possa essere confuso con il bollo sanitario comunitario o con il bollo supplementare distinto di cui all'. 2.   Le carni e i prodotti destinati ad essere immessi sul mercato in Portogallo non recano tale bollo supplementare. Qualora tale bollo fosse presente, esso viene cancellato o rimosso dalla carne o cancellato dall'etichetta al momento dell'uscita di detta carne o di detti prodotti dallo stabilimento nel rispetto delle condizioni di cui agli . Il bollo sanitario comunitario non viene rimosso, salvo quando inevitabile nella fase di sezionamento. 3.   Prima che inizino le spedizioni, il Portogallo trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri il facsimile del bollo supplementare di cui al paragrafo 1. CAPITOLO IV Materiali ottenuti da bovini non macellati in Portogallo
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