Art. 8

In vigore dal 18 apr 2001
In deroga all', il Portogallo può autorizzare la spedizione dal proprio territorio verso altri Stati membri o paesi terzi di: a) prodotti contenenti sego prodotto conformemente alle disposizioni dell'; b) prodotti ricavati dal sego mediante saponificazione, transesterificazione o idrolisi, prodotti conformemente alle condizioni di cui all'allegato III. Tali prodotti vanno etichettati o altrimenti identificati in modo da indicare lo stabilimento di produzione e la loro idoneità ad essere utilizzati in alimenti destinati al consumo umano o animale, in cosmetici, medicinali o dispositivi medici.
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Art. 8 Decisione (UE) 2001/376 — Testo vigente | Portale Normativo