Art. 3

In vigore dal 18 apr 2001
In deroga all', lettera a), il Portogallo può autorizzare la spedizione di tori da corrida dal suo territorio in altri Stati membri che abbiano dato il loro benestare, conformemente alle condizioni fissate nell'allegato I. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco delle arene e delle strutture annesse autorizzate a ricevere tori da corrida. Gli Stati membri di destinazione provvedono affinché le carcasse dei tori da corrida siano incenerite conformemente alle condizioni di cui all'allegato I. Qualora i tori non siano utilizzati a scopo di combattimento, gli Stati membri di destinazione devono provvedere affinché gli animali siano abbattuti e inceneriti o rinviati in Portogallo conformemente alle condizioni di cui all'allegato I. Gli Stati membri di destinazione tengono un'adeguata contabilità che dimostri il rispetto del presente articolo.
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