Art. 9

In vigore dal 18 apr 2001
In deroga all', il Portogallo può autorizzare la spedizione, da parte dei laboratori veterinari nazionali di Lisbona e Porto a istituti ufficialmente riconosciuti di altri Stati membri o di paesi terzi, di campioni provenienti da bovini abbattuti in Portogallo e destinati ad essere utilizzati per esami di laboratorio o per la ricerca scientifica sulla BSE e test diagnostici della BSE.
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