Art. 17
In vigore dal 18 apr 2001
1. I prodotti di cui agli , lettere da a) a d), provengono e, se del caso, sono transitati da stabilimenti del Portogallo in possesso dei seguenti requisiti:
a)
che tutte le operazioni di scarico, trasformazione, magazzinaggio o altra manipolazione e carico dei prodotti vi siano effettuate sotto sorveglianza ufficiale;
b)
che i prodotti vi siano immagazzinati in locali frigoriferi non adibiti nel contempo al magazzinaggio di prodotti bovini non conformi al presente articolo e agli e che vengono chiusi a chiave e sigillati dall'autorità competente quando questa non sia presente.
2. Ai fini della bollatura sanitaria e dell'applicazione dei bolli supplementari di cui agli , l'autorità competente tiene e conserva sotto la propria responsabilità quanto segue:
a)
gli strumenti destinati alla bollatura sanitaria delle carni e all'applicazione dei bolli supplementari, consegnandoli a personale ausiliario esclusivamente al momento di procedere alla bollatura e per il tempo necessario ad effettuare la stessa;
b)
tutte le etichette recanti un bollo sanitario o un bollo supplementare. Tali etichette sono numerate in serie e il quantitativo richiesto può essere consegnato a personale ausiliario al momento della loro utilizzazione.
3. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono trasportati in mezzi di trasporto sigillati dall'autorità competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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