Art. 15
In vigore dal 18 apr 2001
I prodotti di cui all', lettera e), che vengono spediti verso altri Stati membri sono etichettati in modo da indicare lo stabilimento di produzione e che essi sono stati fabbricati conformemente alle disposizioni della presente decisione e, se del caso, la loro idoneità ad essere utilizzati in alimenti destinati al consumo umano o animale, in cosmetici, medicinali o dispositivi medici.
CAPITOLO V
Stabilimenti e certificazione
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2001:376:oj#art-15