Titolo I
Art. 9
Orari di raccolta delle giocate
In vigore dal 27 gen 2026
1. La raccolta delle giocate è consentita nell'arco temporale di riferimento del concorso, variabile per ogni singola formula di gioco.
2. L'apertura di un concorso per ogni singola formula di gioco avviene nel periodo utile per consentire le varie tipologie di giocate di cui all'.
3. La chiusura del concorso deve avvenire prima dell'inizio del periodo necessario a consentire le operazioni preordinate alle estrazioni che non può essere inferiore a:
a) 30 minuti prima dell'orario fissato per le estrazioni effettuate tramite urne elettroniche;
b) 15 secondi prima dell'orario fissato per le estrazioni effettuate tramite generatori di numeri casuali.
4. Le giocate di cui all', comma 1, lettere a), b) e c), possono essere raccolte attraverso i terminali dei punti di raccolta fisici o attraverso i siti dei rivenditori a distanza a partire dall'apertura del concorso di riferimento e fino all'orario di chiusura del medesimo.
5. Le giocate di cui all', comma 1, lettere d), e) e f) possono essere raccolte attraverso i terminali dei punti di raccolta fisici o attraverso i siti dei rivenditori a distanza a partire da un termine iniziale prestabilito e fino all'orario di chiusura del primo concorso di riferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2025-12-03;214#art-9