Titolo I

Art. 5

Posta di gioco

In vigore dal 27 gen 2026
1. Il valore minimo e massimo della posta di gioco è definito da una soglia minima di euro 0,10 a una soglia massima di euro 200,00, con intervalli minimi di euro 0,10. 2. La posta di gioco complessiva non può essere superiore a euro 1.000,00, con esclusione delle giocate sistemistiche e a caratura di cui all', comma 1, lettere b) e c).
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