Titolo I
Art. 8
Ricevute di gioco
In vigore dal 27 gen 2026
1. Nel caso di raccolta fisica, il titolo comprovante l'avvenuta giocata e legittimante il reclamo dell'eventuale vincita è la ricevuta di gioco, in originale, rilasciata dal terminale, secondo la disciplina di riferimento di ogni singolo gioco.
2. La ricevuta di gioco mediante raccolta fisica deve contenere necessariamente i seguenti dati:
a) il numero del concorso e/o la data di estrazione del concorso;
b) il codice identificativo del punto di raccolta fisico;
c) il codice identificativo del terminale;
d) il codice univoco o il numero progressivo attribuito alla giocata direttamente dal sistema del concessionario;
e) la data e l'ora di accettazione della giocata;
f) il pronostico effettuato e la posta di gioco complessiva;
g) le combinazioni e, ove possibile nel caso di giocata sistemistica, lo sviluppo di tutte le combinazioni con indicazione del relativo importo della posta di gioco;
h) i codici di controllo;
i) il logo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativo al gioco legale e responsabile;
j) la denominazione e/o il logo del gioco;
k) in caso di giocata a caratura, oltre ai dati di cui alle lettere da a) a j), anche il numero totale delle cedole di caratura di cui si compone la giocata, l'importo complessivo della giocata, nonché, per le singole cedole, il numero identificativo e l'importo della singola cedola a caratura.
3. Qualora la ricevuta di gioco sia rilasciata a seguito di giocata in abbonamento e il sistema non consenta il rilascio di singole ricevute di gioco, la medesima deve contenere, oltre ai dati di cui al comma 2, anche i seguenti dati:
a) l'importo complessivo della giocata;
b) il riferimento al primo e all'ultimo numero dei concorsi in abbonamento.
4. Qualora la ricevuta di gioco sia rilasciata a seguito di giocata su prenotazione e il sistema non consenta il rilascio di singole ricevute di gioco, la medesima deve contenere, oltre ai dati di cui al comma 2, anche i seguenti dati:
a) l'importo complessivo della giocata;
b) il riferimento al numero di tutti i concorsi in prenotazione.
5. Nel caso di raccolta a distanza, la giocata si considera avvenuta al momento della registrazione della medesima sul sistema del concessionario, il quale provvede a inviare, in via telematica attraverso il punto di raccolta a distanza, la conferma della giocata e gli elementi di cui al comma 2, lettere a), d), e), f), g), i), j) e k).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2025-12-03;214#art-8