Titolo I
Art. 4
Combinazioni
In vigore dal 27 gen 2026
1. Il minimo e il massimo di combinazioni oggetto del pronostico sono definiti per ogni singola formula di gioco.
2. Ai fini dell'individuazione dell'esito della giocata, la combinazione va confrontata con la combinazione vincente per verificarne, in relazione ai casi previsti dalla specifica disciplina di gioco, la corrispondenza totale o parziale o la non corrispondenza anche dal punto di vista della posizione dei numeri nell'ambito delle medesime combinazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2025-12-03;214#art-4