Titolo I

Art. 11

Sistemi estrazionali

In vigore dal 27 gen 2026
1. Le estrazioni possono avvenire o attraverso urne elettroniche, nelle quali sono inserite sfere riportanti i numeri del paniere di riferimento, o tramite generatori di numeri casuali (RNG). 2. Nel caso di urne elettroniche, le sfere riportanti i numeri del paniere, dotate singolarmente di idonea certificazione che garantisce l'univocità e l'esclusiva appartenenza alle serie impiegate per le operazioni di estrazione, devono essere caratterizzate dalla presenza di dispositivi elettronici o digitali in grado di consentire la lettura del numero di volta in volta estratto. 3. Le estrazioni sono svolte ordinariamente senza ripetizione, ossia senza reimmissione dei numeri estratti, salvo i casi in cui sia previsto in maniera differente dalle determinazioni di indizione delle singole formule di gioco. 4. In caso di mancato o inidoneo funzionamento delle urne elettroniche, è possibile far ricorso ad urne manuali, assicurando accorgimenti che escludano la possibilità di visualizzazione o di identificazione del contenuto delle sfere o di altri dispositivi inseriti nelle medesime. 5. Nel caso di estrazioni manuali, le sfere e i differenti dispositivi utilizzati devono essere identici e chiusi con coperchio a scatto o avvitabile e i numeri devono essere riportati al loro interno senza risultare in alcun modo visibili. 6. I generatori di numeri casuali (RNG) utilizzati per le estrazioni, secondo quanto previsto per ogni singolo gioco, devono essere dotati di idonea certificazione che attesti i requisiti di casualità, impredicibilità ed equiprobabilità.
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Sistemi estrazionali (Art. 11 Regolamento relativo alla disciplina generale dei giochi numerici, affidati in concessione.) — Testo vigente | Portale Normativo