Titolo I
Art. 13
Vincite
In vigore dal 27 gen 2026
1. La disciplina delle singole formule di gioco può prevedere che la vincita si verifichi anche o solo nei casi di corrispondenza di posizione dei numeri contenuti nelle combinazioni con la posizione dei numeri contenuti nella combinazione vincente o di non corrispondenza dei numeri contenuti nella combinazione.
2. Le vincite possono essere distinte in differenti categorie, secondo quanto previsto dalla disciplina specifica della singola formula di gioco.
3. Le vincite possono essere cumulate, secondo quanto previsto dalla disciplina specifica della singola formula di gioco.
4. Il limite minimo dell'importo di vincita non può essere inferiore alla posta di gioco minima prevista per la singola combinazione di ogni formula di gioco.
5. Le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco possono prevedere un limite massimo di vincita per ogni giocata o per ogni singola combinazione.
6. Le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco possono prevedere l'assegnazione di vincite realizzabili senza ulteriore posta di gioco e secondo modalità predefinite, al momento della giocata o attraverso meccanismi di svelamento dell'esito.
7. Gli importi delle vincite di cui al comma precedente, secondo quanto previsto dalla disciplina specifica della singola formula di gioco, sono compresi tra un minimo di euro 0,10 e un massimo di euro 1.000,00.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2025-12-03;214#art-13