Titolo I

Art. 15

Payout e montepremi

In vigore dal 27 gen 2026
1. Le determinazioni di indizione che disciplinano le singole formule di gioco devono riportare un payout teorico stimato o, nei casi previsti ai commi successivi, un payout reale calcolato. 2. Per i giochi a totalizzatore, che prevedono la costituzione di un montepremi, il payout reale è predeterminato sulla base della percentuale prevista del montepremi medesimo; il payout teorico è stimato nei casi in cui la determinazione di indizione preveda la presenza di un fondo per integrare il montepremi. 3. Per i giochi a quota fissa, che non prevedono la costituzione di un montepremi, il payout teorico è stimato sulla base delle proiezioni della probabilità di vincita in relazione alla raccolta che si ritiene realizzabile. 4. I limiti del payout teorico non possono essere inferiori al 50 per cento e superiori al 78 per cento della raccolta. 5. Il concessionario è tenuto a fornire preventivamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli una relazione dettagliata delle stime e degli elementi utilizzati per il calcolo del payout teorico, riferiti a un periodo idoneo alla valutazione del singolo gioco. 6. Il payout reale, verificato su base annuale, quantomeno dell'anno intero successivo all'indizione, non può presentare oscillazioni superiori al 2 per cento rispetto ai limiti del payout teorico di cui al comma 4.
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