Titolo I

Art. 20

Reclami

In vigore dal 27 gen 2026
1. Il giocatore, entro sessanta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale, può presentare reclamo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, qualora quanto contenuto nel Bollettino ufficiale non consenta di ottenere il riconoscimento delle vincite alle quali lo stesso ritiene di avere diritto. 2. Al reclamo è allegata copia della ricevuta di gioco o la stampa del promemoria della giocata a distanza. 3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il trentesimo giorno dalla ricezione del reclamo, comunica alle parti l'esito del reclamo, prevedendo, se del caso, la pubblicazione del Bollettino ufficiale modificato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2025-12-03;214#art-20

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