Titolo I

Art. 22

Digitalizzazione

In vigore dal 27 gen 2026
1. Le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco possono prevedere la possibilità di meccanismi di digitalizzazione ai fini della raccolta dei giochi o dell'attribuzione di vincite. 2. Con specifici provvedimenti, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può altresì prevedere modalità di digitalizzazione valevoli per più formule di gioco.
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Digitalizzazione (Art. 22 Regolamento relativo alla disciplina generale dei giochi numerici, affidati in concessione.) — Testo vigente | Portale Normativo